La detrazione 50% si può applicare sul 25% del prezzo di acquisto di abitazioni interamente restaurate e sulla realizzazione di un box auto.
Come abbiamo più volte sottolineato nei giorni scorsi è stata prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di detrarre al 50% i pagamenti effettuati a partire dal 26 giugno per le ristrutturazioni.
E’ interessante sottolineare: la detrazione 50% si applica sul prezzo di realizzazione di box auto o sul 25% del prezzo di acquisto di abitazioni restaurate in toto, soggette a interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
La proroga della detrazione 50% non vale quindi solo per manutenzioni straordinarie (e ordinarie per le parti comuni nei condomini) di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di unità immobiliari residenziali iscritte al catasto in qualsiasi categoria, ma è applicabile prezzo di acquisto di fabbricati totalmente ristrutturati, sulle spese di ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati da calamità, di realizzazione di pertinenze, di eliminazione di barriere architettoniche, di cablatura, di isolamento acustico, di interventi per migliorare l’antisismica e per migliorare il risparmio energetico.
Per quanto riguarda gli immobili ristrutturati, la detrazione del 50% spetta se le spese di acquisto dell’immobile sono state effettuate tra il 26 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013.
L’acquisto deve concludersi entro sei mesi dalla fine dei lavori e lo sconto si applica sul 25% del prezzo di acquisto. Tale 25% non può superare l’importo di 96.000 euro.
Per questa agevolazione, il pagamento non va fatto per forza con bonifico bancario o postale (si veda la risoluzione 1/12/2008, n. 457/E).
Per quanto riguarda i box pertinenziali, il bonus spetta sia per le costruzioni realizzate in economia (e in questo caso non importa che il box venga terminato prima dell’appartamento – riferimento: Circolare del 10/6/2004, n. 24/E paragrafo 1.2), sia per l’acquisto di box già realizzati (in questo caso si possono detrarre solo le spese di realizzazione se tali spese sono comprovate da un’attestazione rilasciata da chi vende, riferimento: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/2/2008 n. 38/E).
In questo caso, invece, è necessario il bonifico bancale o postale (riferimento: articolo 16 bis comma 1 lettera d del Tuir, Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Nel caso di acquisto in contemporanea di casa e il box, la detrazione vale solo per le spese affrontate per la costruzione del box.
Se il box e la casa da realizzare vengono comprati con regolare preliminare, si può iniziare la detrazione 50% per i pagamenti effettuati con bonifico anche prima del rogito e dell’inizio dei lavori (riferimento: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’8/2/2008 n. 38/E).

Realizzazione o acquisto di un box pertinenziale della prima casa detraibili al 50% e acquisto (entro sei mesi dalla fine dei lavori) di abitazioni interamente ristrutturate detraibili al 50% (sul 25% del prezzo), sono soggetti all’aliquota IVA al 4%. In questo caso il riferimento è la Tabella A del dpr 633/1972.