Il decreto sull’efficienza energetica in edilizia, approvato venerdì scorso dal CdM, non contiene solo le importanti proroghe alla detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e l’innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Tra le novità vi è anche il cambiamento del nome dell’Attestato di Certificazione Energetica, l’ACE, che diventerà un Attestato di Prestazione Energetica, APE.
Ma le novità non finiscono semplicemente con un cambio di nome. Infatti, l’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 verrà completamente sostituito da quello previsto nel testo dello schema di decreto legge sull’efficienza energetica nella sua versione uscita dal Consiglio dei Ministri.
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’APE viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario.
L’Attestato di prestazione energetica è cumulativo
L’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
L’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
Per la durata, non cambia nulla
Come per il vecchio Attestato di Certificazione Energetica, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.
Come per il vecchio Attestato di Certificazione Energetica, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.
Edifici pubblici, obbligo di dotarsi dell’APE entro 120 giorni dall’emanazione del decreto
Sul fronte degli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica.
Sul fronte degli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica.
A partire dal 9 luglio 2015 l’obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.
L’ACE va bene così?
Chi pensasse di dover rifare l’analisi energetica del proprio edificio, si tranquillizzi. L’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Chi pensasse di dover rifare l’analisi energetica del proprio edificio, si tranquillizzi. L’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
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